PARTECIPA ALL’ISTANZA COLLETTIVA PER IL RICALCOLO DELLA PENSIONE DI MILITARI E FORZE DI POLIZIA

Le Corte dei Conti si stanno pronunciando a favore dei militari e delle forze di polizia sostenendo l’applicazione di un’aliquota pensionabile al 44%, in contrasto con l’INPS.

IL CASO

Il DPR 1092/1973 ancora in vigore contiene 2 articoli contrastanti:

  • l’Art. 44 che fissa l’aliquota pensionabile al 35%;
  • l’Art. 54 che fissa l’aliquota al 44%.

Il contrasto è riferito principalmente a militari e/o membri delle forze di polizia che al 31.12.1995 avessero maturato tra 1 e 18 anni di servizio utile, i quali hanno o avranno la pensione determinata con il sistema misto.

L’INPS ha sempre sostenuto che si dovesse applicare l’aliquota inferiore ma negli ultimi due anni si sono succedute diverse pronunce favorevoli ai militari, o ex militari, in numerose Corte dei Conti regionali e costoro hanno beneficiato di adeguamenti per decine di migliaia di euro ciascuno.

II PRECEDENTI GIUDIZIARI

Ad aprire la strada a questa interpretazione è stata la Corte dei Conti per la Sardegna, la quale ha affermato che la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 conduce logicamente a ritenere che: “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo”.

La conclusione trova sostegno anche nell’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 (c.d. Legge “Dini”), che stabilisce espressamente che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (va) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”.

La disciplina anteriormente vigente per il personale militare era quella di cui agli artt. 52-63 del D.P.R. n.1092/1973 e non quella di cui agli artt. 42-51 del Testo Unico relativa al personale civile, non applicabile al personale militare.

Quest’interpretazione, in contraddizione con quelle dell’I.N.P.S., è stata fatta propria anche dalle Sezioni regionali delle Corte dei Conti per la Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Toscana.

Un’ultima sentenza della Corte dei Conti di Roma ha accolto il ricorso di un maresciallo aiutante della G.F., affermando che “l’unico coefficiente applicabile ai militari – cessati con un’anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 18 anni – sia quello del 2,445% […]”

L’AZIONE DEL CODACONS

L’Associazione si propone di dare assistenza a tutti gli interessati con due iniziative:

  • Presentando la propedeutica istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico
  • In caso di mancato riscontro INPS o riscontro negativo, ricorso dinanzi alla Corte dei Conti territorialmente competente.

CHI Può PARTECIPARE

  • Militari e/o membri delle forze di polizia che al 31.12.1995 avessero maturato tra 1 e 18 anni di servizio utile;
  • Membri della Polizia di Stato arruolati prima del 25.06.1982;
  • Membri della Polizia Penitenziaria immatricolati prima del 15.10.1990.

COME PARTECIPARE

È possibile iscriversi entro il 30 GIUGNO 2021 compilando il form

Una volta inseriti i dati gli iscritti saranno contattati via e-mail e riceveranno la documentazione necessaria all’adesione.